Quella che segue è una proposta di legge inoltrata nel settembre 2000 a tutti i Deputati della Camera da un cittadino non vedente, Donato Taddei. Il testo è stato acquisito e viene attualmente utilizzato all'Interno dell'Osservatorio per l'Integrazione del ministero della Pubblica Istruzione


Proposta  di Legge per la regolamentazione
del diritto di accesso ai servizi e alle
risorse informatiche pubbliche

Art. 1. Diritto di accesso
Lo stato garantisce a tutti i cittadini, applicando il principio Costituzionale di uguaglianza, il diritto di accesso alle risorse  informatiche e ai servizi telematici erogati dalla pubblica amministrazione, in considerazione della grande rilevanza sociale dell'impatto delle tecnologie basate sull'uso di reti di elaboratori, in particolare il fenomeno internet.
La rilevanza sociale ed economica dei sistemi informatici assorbe da tempo quote significative del P.I.L. e determina radicali cambiamenti nel modo di lavorare, di istruirsi, di fruire di nuovi e diversi servizi.
L'accesso e la fruizione delle informazioni digitali, specie per via telematica, sono sempre più collegati  a diritti costituzionali fondamentali.
La pubblica amministrazione deve provvedere a rimuovere le  barriere tecnologiche che si stanno producendo creando nuovi analfabetismi e nuove disabilità, precludendo a vaste categorie di cittadini l'esercizio di diritti fondamentali.

Art. 2.   Principi di progettazione e  gestione dei siti e dei servizi
Le Pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici, economici e non, e tutti i soggetti di diritto pubblico sono tenuti, nell'allestimento e nella gestione di siti, banche dati e servizi telematici, a porre particolare attenzione per assicurare il diritto di cui al precedente Art. 1, a tutte le categorie di cittadini, specie se svantaggiati o disabili, in particolare
 - anziani, spesso affetti da riduzioni e limitazioni sensoriali, motorie, cognitive;
 - cittadini sottoscolarizzati, non scolarizzati e privi di conoscenze informatiche;
 - bambini svantaggiati e disabili in obbligo scolare;
 - cittadini affetti da disabilità sensoriali (non vedenti, non udenti, ipovedenti, ipoudenti ecc.),
 - cittadini affetti da disabilità motorie anche gravi,
 - cittadini affetti da problemi psichici con disturbi e ritardi nell'apprendimento, nella comunicazione, nella vita di relazione, 
deve attenersi ai seguenti principi generali:
a) - principio di indipendenza dal dispositivo
I sistemi informatici, i servizi telematici, i supporti contenenti informazioni digitalizzate  di interesse sociale devono essere accessibili a tutti i cittadini, tenendo conto che essi possono possedere macchine diverse, per dimensioni, capacità, velocità, architettura, sistema operativo, interfaccia utente, dispositivi di interazione col sistema e con l'informazione e la sua fruizione, come periferiche alternative.
b) - principio di presentazione equivalente
Le informazioni e le procedure di accesso ai sistemi e alle reti di cui   al punto A, devono sempre distinguere l'informazione principale dalla sua presentazione  standard.
L'informazione principale deve essere disponibile anche secondo modalità alternative di presentazione: deve essere sempre possibile l'accesso alle informazioni sia con interfacce grafiche e basate su dispositivi di puntamento, sia attraverso interfacce testuali,con comandi a tastiera, con terminali ridotti o ingranditi, con terminali gsm e computers palmari per esempio da automobile, lettori di schermi collegati a dispositivi speciali (es. barre braille, dispositivi di sintesi vocale, emulatori di mouse, cannucce, dispositivi di telecomando, ecc.).
In considerazione  del fatto che l'informazione principale deve essere veicolabile attraverso differenti canali sensoriali, le immagini  e i suoni rilevanti ai fini dell'informazionee delle procedure di accesso, devono essere sempre associati a riferimenti testuali e descrittivi, che ne chiariscano o sostituiscano la funzione.
Ove questo risulti utile il contenuto testuale può essere arricchito, specificato o chiarito con immagini e suoni, animazioni, filmati, e quanto altro possa facilitare  la comunicazione, la fruizione delle informazioni e l'interazione col sistema, utilizzando a pieno le possibilità multimediali rese disponibili dalla tecnologia attuale.
c) - principio di flessibilità e semplicità d'uso
Gli sviluppatori devono tener conto che i cittadini  possono avere tempi diversi di interazione col sistema a causa della macchina posseduta, dei dispositivi utilizzati per l'interazione, dei  carichi  sulle infrastrutture di trasporto, o per effetto di disabilità: sotto tale profilo si devono assicurare procedure legate il meno possibile alla temporizzazione di eventi, evitare testi in movimento, azioni legate a precisi lassi di tempo e aver cura di sincronizzare le modalità alternative di presentazione:  filmati, didascalie, linguaggi del corpo, ecc.
La facilità di uso deve essere assicurata  in tutte le presentazioni dell'informazione, non solo in quella della procedura standard.

Art. 3.   L'autorità garante
L'autorità Informatica per la Pubblica Amministrazione provvede a sorvegliare l'applicazione concreta dei principi esposti nel presente atto:
a) provvedendo a recepire nell'ordinamento italiano, sotto forma di proposte di regolamenti e di circolari, standards dettati da organismi ed enti internazionali e comunitari, come ad es. la raccomandazione 05/05/99 del World Wide Web Consortium", sulla accessibilità ai contenuti web (wai).
b) svolgendo una funzione di impulso e di raccordo tesa a favorire un approccio unitario al problema, specie nell'ambito della costituenda rete informatica unitaria per  la pubblica amministrazione;
c) istituendo o favorendo servizi anche automatici per il controllo di conformità ai principi esposti nella presente legge, in tutte le fasi dello sviluppo di siti e procedure;
d) coordinando lo sviluppo di procedure alternative e di tecnologie assistive da porre gratuitamente al servizio delle categorie di cittadini di cui al precedente articolo 2;
e) aprendo un canale di comunicazione diretto con gli utenti, dando loro la possibilità di segnalare difficoltà e malfunzionamenti o non aderenza a questi principi di progettazione universale;
f) effettuare una ricognizione periodica dei servizi telematici e supporti digitali diretti all'utenza da pubbliche amministrazioni centrali e locali, monitorandone il processo di adeguamento alle norme della presente Legge;
g) favorire progetti di interoperatività e di collaborazione tra le P.A. per una gestione ottimizzata dei servizi offerti all'utenza, con modalità di telelavoro;
h) utilizzare la rete informatica unitaria per la P.A. come supporto di tali attività, con lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi servizi e soluzioni, di dimostrazioni e anticipazioni delle conquiste  tecnologiche, servizi di assistenza nell'accesso, distribuzione e assistenza su interfacce e ausili;

Art. 4. Portali e pagine web accessibili
Vengono accolte nell'ordinamento italiano le linee guida per l'accessibilità dei siti web contenute nella raccomandazione del 5 maggio 1999 del World Wide Web Consortium (W3C), che possono così sintetizzarsi:
 - fornire alternative equivalenti al contenuto audio e visivo, alle informazioni e nelle procedure di accesso;
 - usare in maniera appropriata i marcatori di formato dei dati e protocolli standard di trasporto multimediale (come fogli di stile), tenendo conto che non tutti i sistemi utente li supportano;
 - mostrare in chiaro sigle e acronimi, se non è possibile evitarli;
 - fornire descrizioni atte a favorire l'esplorazione non visiva di dati mostrati in maniera tabellare, attraverso meccanismi descrittivi che ne permettano anche una esplorazione seriale;
 - assicurarsi che l'utente possa tenere sotto controllo i cambiamenti di presentazione nel corso dell'interazione col sistema.
 - progettare per garantire l'indipendenza da dispositivo;
 - usare soluzioni che garantiscano la compatibilità con interfacce e dispositivi meno recenti, in presenza della rapidissima evoluzione delle tecnologie connesse all'informatica e al trattamento dei dati digitali;
 - fornire informazione per la contestualizzazione e l'orientamento;
 - fornire chiari meccanismi di navigazione;
 - assicurarsi che i documenti siano chiari e semplici.
L'autorità informatica, con propria circolare, provvede a una regolamentazione più dettagliata per quegli elementi di presentazione che creano problemi e rappresentano ostacolo o impedimento nell'accesso per particolari categorie di cittadini:
- immagini sensibili, riquadri, testi in movimento non controllabile dall'utente, eventi la cui temporizzazione non è controllabile, effetti di presentazione dannosi, defatiganti, specie se collegati a dispositivi di largo consumo (come sfarfallii e lampeggiamenti ad alta frequenza degli schermi, specie se non recentissimi).

Art. 5.   Forma scritta ed equivalenti testuali
La forma scritta, basata sull'alfabeto, riveste importanza privilegiata nella interazione tra cittadini e istituzioni, non solo nei rapporti giuridici di natura pubblicistica, ma anche spesso nei rapporti di natura privatistica, contrattuale e di contenzioso.
Pertanto i soggetti pubblici di cui al precedente Art.2 sono tenuti a garantire, nella erogazione di servizi per via telematica, e su supporti digitali e multimediali, anche l'accesso a tutti i contenuti testuali, fornendo in ogni caso anche una versione priva di riferimenti a elementi di presentazione, in considerazione della sua oggettiva fruibilità pressoché universale, specie con dispositivi che accedono in maniera seriale come i dispositivi vocali e braille usati dai non vedenti.
L'obbligo di cui al comma precedente si riferisce in particolare:
a) modulistica, istruzioni per il suo uso e relativo materiale informativo;
b) documentazione e informazione sulle procedure di accesso ai servizi informatici e alle banche dati di pubblico interesse;
c) atti privati e contrattuali di pubblico interesse;
d) dati statistici e di monitoraggio dei servizi e degli enti;
e) materiale didattico per ogni grado della istruzione, specie per quella dell'obbligo e nei casi di disabilità, (es. dizionari, enciclopedie, libri di testo, materiale descrittivo);
f) in deroga alle norme sul diritto di autore, recependo il principio contenuto nella recente direttiva cee in materia di diritto di autore e di pirateria informatica, le copie digitali testuali, prive di immagini digitalizzate, di caratteri di controllo di formato, di presentazione, di composizione e di impaginazione, senza valore economico di libri, testi, pubblicazioni e riviste, possono essere distribuite gratuitamente attraverso la rete Internet ed utilizzate a scopo privato e non commerciale dalle categorie di cui all'Art. 2 della presente Legge, per fini di utilità sociale, o l'autore ne dia consenso e ne sia informato.

Art. 6.   Supporti digitali multimediali
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente legge si applicano anche al materiale formativo e informativo, i dati, le pubblicazioni telematiche anche periodiche, rivolti al pubblico  o di pubblica utilità, in formato digitale su supporti multimediali acquistati, distribuiti o venduti, dalle pubbliche amministrazioni e
dagli enti pubblici economici e territoriali.
Il principio di cui al capoverso precedente si applica in particolare al materiale didattico in uso nelle scuole.
Le convenzioni tra il ministero della pubblica istruzione e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche, dovranno garantire alle scuole di disporre di copie su supporto digitale di strumenti didattici importanti come atlanti, dizionari, enciclopedie e libri di testo, accessibili anche agli alunni disabili, e agli insegnanti di sostegno, assicurandone la reale fruibilità ai sensi della presente legge.

Art. 7.   Banche dati e procedure di accesso
Le procedure e le interfacce con le banche dati di pubblica utilità dovranno essere chiare e semplici, garantire l'indipendenza dai dispositivi e dalle architetture degli utenti, prevedere accessi alternativi e facilitanti, attagliati alle esigenze specifiche dei cittadini disabili.
Nella erogazione dei servizi telematici si dovrà sempre prevedere anche procedure alternative all'interazione telematica come procedure teleassistite tramite operatore.
Le modalità di prelievo da banche dati pubbliche devono prevedere anche la possibilità di richiedere e ricevere dati attraverso media alternativi, come la posta elettronica, anche combinata con la normale posta cartacea.

Art. 8.  Formazione e riqualificazione professionale
I programmi di formazione professionale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che riguardano  il personale informatico o, che abbiano per oggetto l'uso di tecnologie digitali e di reti di elaboratori, dovranno  includere l'informazione e la formazione sui principi sanciti dalla presente Legge, specie per quei dipendenti più a contatto con l'utenza, nella considerazione che alcune patologie riguardano una percentuale altissima e crescente di popolazione, come l'ipoacusia, la miopia, e le altre forme di ipovisione, e possono costituire ostacolo nell'utilizzo delle nuove opportunità tecnologiche che stanno operando profonde trasformazioni sociali ed economiche nel modo di vivere e di lavorare della collettività, nell'era della comunicazione globale e della ragnatela di reti interconnesse di elaboratori.
Il Governo provvede a predisporre piani per la riqualificazione dei lavoratori disabili e delle altre categorie protette, in forza presso le pubbliche amministrazioni che per inadeguatezza degli ausili sono stati penalizzati nella crescita professionale, dando luogo a situazioni paradossali e discriminatorie che vanno rimosse.
Particolare attenzione va riservata alla formazione  all'uso delle nuove tecnologie e ausili informatici e servizi telematici per gli operatori sociali e insegnanti di sostegno.

Art. 9.   Disposizioni sanzionatorie e finali
Per i  soggetti pubblici di cui al precedente Art. 2 che si rendano inadempienti alle disposizioni della presente legge, si applica la disciplina prevista per l'inadempienza, colposa o dolosa, e nei casi di recidiva o di mancanza grave, si applica la disciplina della interruzione di pubblico servizio e dell'abuso di potere, con le relative implicazioni penali.
I cittadini possono adire la magistratura amministrativa per tutelare gli interessi legittimi originati dalla presente legge e vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento per i danni subiti.
Il Giudice, nella commina di sanzioni amministrative, civili o penali  dovrà tenere conto del rapporto tra risorse disponibili e disagio sociale  provocato dal disservizio, specie se a carico di cittadini disabili e o svantaggiati, delle cui esigenze specifiche si dovrà tenere conto anche per quanto riguarda la determinazione della misura del risarcimento dei danni.
Agli oneri economici derivanti dalla presente legge si provvede con fondi ordinari di bilancio del dicastero della funzione pubblica.
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