Quella che segue è
una proposta di legge inoltrata nel settembre 2000 a tutti i Deputati della
Camera da un cittadino non vedente, Donato Taddei. Il testo è stato
acquisito e viene attualmente utilizzato all'Interno dell'Osservatorio
per l'Integrazione del ministero della Pubblica Istruzione
Proposta
di Legge per la regolamentazione
del diritto
di accesso ai servizi e alle
risorse
informatiche pubbliche
Art. 1. Diritto di accesso
Lo stato garantisce a tutti i cittadini,
applicando il principio Costituzionale di uguaglianza, il diritto di accesso
alle risorse informatiche e ai servizi telematici erogati dalla pubblica
amministrazione, in considerazione della grande rilevanza sociale dell'impatto
delle tecnologie basate sull'uso di reti di elaboratori, in particolare
il fenomeno internet.
La rilevanza sociale ed economica
dei sistemi informatici assorbe da tempo quote significative del P.I.L.
e determina radicali cambiamenti nel modo di lavorare, di istruirsi, di
fruire di nuovi e diversi servizi.
L'accesso e la fruizione delle informazioni
digitali, specie per via telematica, sono sempre più collegati
a diritti costituzionali fondamentali.
La pubblica amministrazione deve
provvedere a rimuovere le barriere tecnologiche che si stanno producendo
creando nuovi analfabetismi e nuove disabilità, precludendo a vaste
categorie di cittadini l'esercizio di diritti fondamentali.
Art. 2. Principi di
progettazione e gestione dei siti e dei servizi
Le Pubbliche Amministrazioni, gli
enti pubblici, economici e non, e tutti i soggetti di diritto pubblico
sono tenuti, nell'allestimento e nella gestione di siti, banche dati e
servizi telematici, a porre particolare attenzione per assicurare il diritto
di cui al precedente Art. 1, a tutte le categorie di cittadini, specie
se svantaggiati o disabili, in particolare
- anziani, spesso affetti
da riduzioni e limitazioni sensoriali, motorie, cognitive;
- cittadini sottoscolarizzati,
non scolarizzati e privi di conoscenze informatiche;
- bambini svantaggiati e disabili
in obbligo scolare;
- cittadini affetti da disabilità
sensoriali (non vedenti, non udenti, ipovedenti, ipoudenti ecc.),
- cittadini affetti da disabilità
motorie anche gravi,
- cittadini affetti da problemi
psichici con disturbi e ritardi nell'apprendimento, nella comunicazione,
nella vita di relazione,
deve attenersi ai seguenti principi
generali:
a) - principio di indipendenza
dal dispositivo
I sistemi informatici, i servizi
telematici, i supporti contenenti informazioni digitalizzate di interesse
sociale devono essere accessibili a tutti i cittadini, tenendo conto che
essi possono possedere macchine diverse, per dimensioni, capacità,
velocità, architettura, sistema operativo, interfaccia utente, dispositivi
di interazione col sistema e con l'informazione e la sua fruizione, come
periferiche alternative.
b) - principio di presentazione
equivalente
Le informazioni e le procedure di
accesso ai sistemi e alle reti di cui al punto A, devono sempre
distinguere l'informazione principale dalla sua presentazione standard.
L'informazione principale deve essere
disponibile anche secondo modalità alternative di presentazione:
deve essere sempre possibile l'accesso alle informazioni sia con interfacce
grafiche e basate su dispositivi di puntamento, sia attraverso interfacce
testuali,con comandi a tastiera, con terminali ridotti o ingranditi, con
terminali gsm e computers palmari per esempio da automobile, lettori di
schermi collegati a dispositivi speciali (es. barre braille, dispositivi
di sintesi vocale, emulatori di mouse, cannucce, dispositivi di telecomando,
ecc.).
In considerazione del fatto
che l'informazione principale deve essere veicolabile attraverso differenti
canali sensoriali, le immagini e i suoni rilevanti ai fini dell'informazionee
delle procedure di accesso, devono essere sempre associati a riferimenti
testuali e descrittivi, che ne chiariscano o sostituiscano la funzione.
Ove questo risulti utile il contenuto
testuale può essere arricchito, specificato o chiarito con immagini
e suoni, animazioni, filmati, e quanto altro possa facilitare la
comunicazione, la fruizione delle informazioni e l'interazione col sistema,
utilizzando a pieno le possibilità multimediali rese disponibili
dalla tecnologia attuale.
c) - principio di flessibilità
e semplicità d'uso
Gli sviluppatori devono tener conto
che i cittadini possono avere tempi diversi di interazione col sistema
a causa della macchina posseduta, dei dispositivi utilizzati per l'interazione,
dei carichi sulle infrastrutture di trasporto, o per effetto
di disabilità: sotto tale profilo si devono assicurare procedure
legate il meno possibile alla temporizzazione di eventi, evitare testi
in movimento, azioni legate a precisi lassi di tempo e aver cura di sincronizzare
le modalità alternative di presentazione: filmati, didascalie,
linguaggi del corpo, ecc.
La facilità di uso deve essere
assicurata in tutte le presentazioni dell'informazione, non solo
in quella della procedura standard.
Art. 3. L'autorità
garante
L'autorità Informatica per
la Pubblica Amministrazione provvede a sorvegliare l'applicazione concreta
dei principi esposti nel presente atto:
a) provvedendo a recepire
nell'ordinamento italiano, sotto forma di proposte di regolamenti e di
circolari, standards dettati da organismi ed enti internazionali e comunitari,
come ad es. la raccomandazione 05/05/99 del World Wide Web Consortium",
sulla accessibilità ai contenuti web (wai).
b) svolgendo una funzione
di impulso e di raccordo tesa a favorire un approccio unitario al problema,
specie nell'ambito della costituenda rete informatica unitaria per
la pubblica amministrazione;
c) istituendo o favorendo
servizi anche automatici per il controllo di conformità ai principi
esposti nella presente legge, in tutte le fasi dello sviluppo di siti e
procedure;
d) coordinando lo sviluppo
di procedure alternative e di tecnologie assistive da porre gratuitamente
al servizio delle categorie di cittadini di cui al precedente articolo
2;
e) aprendo un canale di comunicazione
diretto con gli utenti, dando loro la possibilità di segnalare difficoltà
e malfunzionamenti o non aderenza a questi principi di progettazione universale;
f) effettuare una ricognizione
periodica dei servizi telematici e supporti digitali diretti all'utenza
da pubbliche amministrazioni centrali e locali, monitorandone il processo
di adeguamento alle norme della presente Legge;
g) favorire progetti di interoperatività
e di collaborazione tra le P.A. per una gestione ottimizzata dei servizi
offerti all'utenza, con modalità di telelavoro;
h) utilizzare la rete informatica
unitaria per la P.A. come supporto di tali attività, con lo sviluppo
e la sperimentazione di nuovi servizi e soluzioni, di dimostrazioni e anticipazioni
delle conquiste tecnologiche, servizi di assistenza nell'accesso,
distribuzione e assistenza su interfacce e ausili;
Art. 4. Portali e pagine web accessibili
Vengono accolte nell'ordinamento
italiano le linee guida per l'accessibilità dei siti web contenute
nella raccomandazione del 5 maggio 1999 del World Wide Web Consortium (W3C),
che possono così sintetizzarsi:
- fornire alternative equivalenti
al contenuto audio e visivo, alle informazioni e nelle procedure di accesso;
- usare in maniera appropriata
i marcatori di formato dei dati e protocolli standard di trasporto multimediale
(come fogli di stile), tenendo conto che non tutti i sistemi utente li
supportano;
- mostrare in chiaro sigle
e acronimi, se non è possibile evitarli;
- fornire descrizioni atte
a favorire l'esplorazione non visiva di dati mostrati in maniera tabellare,
attraverso meccanismi descrittivi che ne permettano anche una esplorazione
seriale;
- assicurarsi che l'utente
possa tenere sotto controllo i cambiamenti di presentazione nel corso dell'interazione
col sistema.
- progettare per garantire
l'indipendenza da dispositivo;
- usare soluzioni che garantiscano
la compatibilità con interfacce e dispositivi meno recenti, in presenza
della rapidissima evoluzione delle tecnologie connesse all'informatica
e al trattamento dei dati digitali;
- fornire informazione per
la contestualizzazione e l'orientamento;
- fornire chiari meccanismi
di navigazione;
- assicurarsi che i documenti
siano chiari e semplici.
L'autorità informatica, con
propria circolare, provvede a una regolamentazione più dettagliata
per quegli elementi di presentazione che creano problemi e rappresentano
ostacolo o impedimento nell'accesso per particolari categorie di cittadini:
- immagini sensibili, riquadri,
testi in movimento non controllabile dall'utente, eventi la cui temporizzazione
non è controllabile, effetti di presentazione dannosi, defatiganti,
specie se collegati a dispositivi di largo consumo (come sfarfallii e lampeggiamenti
ad alta frequenza degli schermi, specie se non recentissimi).
Art. 5. Forma scritta
ed equivalenti testuali
La forma scritta, basata sull'alfabeto,
riveste importanza privilegiata nella interazione tra cittadini e istituzioni,
non solo nei rapporti giuridici di natura pubblicistica, ma anche spesso
nei rapporti di natura privatistica, contrattuale e di contenzioso.
Pertanto i soggetti pubblici di
cui al precedente Art.2 sono tenuti a garantire, nella erogazione di servizi
per via telematica, e su supporti digitali e multimediali, anche l'accesso
a tutti i contenuti testuali, fornendo in ogni caso anche una versione
priva di riferimenti a elementi di presentazione, in considerazione della
sua oggettiva fruibilità pressoché universale, specie con
dispositivi che accedono in maniera seriale come i dispositivi vocali e
braille usati dai non vedenti.
L'obbligo di cui al comma precedente
si riferisce in particolare:
a) modulistica, istruzioni
per il suo uso e relativo materiale informativo;
b) documentazione e informazione
sulle procedure di accesso ai servizi informatici e alle banche dati di
pubblico interesse;
c) atti privati e contrattuali
di pubblico interesse;
d) dati statistici e di monitoraggio
dei servizi e degli enti;
e) materiale didattico per
ogni grado della istruzione, specie per quella dell'obbligo e nei casi
di disabilità, (es. dizionari, enciclopedie, libri di testo, materiale
descrittivo);
f) in deroga alle norme sul
diritto di autore, recependo il principio contenuto nella recente direttiva
cee in materia di diritto di autore e di pirateria informatica, le copie
digitali testuali, prive di immagini digitalizzate, di caratteri di controllo
di formato, di presentazione, di composizione e di impaginazione, senza
valore economico di libri, testi, pubblicazioni e riviste, possono essere
distribuite gratuitamente attraverso la rete Internet ed utilizzate a scopo
privato e non commerciale dalle categorie di cui all'Art. 2 della presente
Legge, per fini di utilità sociale, o l'autore ne dia consenso e
ne sia informato.
Art. 6. Supporti digitali
multimediali
Le disposizioni di cui ai precedenti
articoli della presente legge si applicano anche al materiale formativo
e informativo, i dati, le pubblicazioni telematiche anche periodiche, rivolti
al pubblico o di pubblica utilità, in formato digitale su
supporti multimediali acquistati, distribuiti o venduti, dalle pubbliche
amministrazioni e
dagli enti pubblici economici e
territoriali.
Il principio di cui al capoverso
precedente si applica in particolare al materiale didattico in uso nelle
scuole.
Le convenzioni tra il ministero
della pubblica istruzione e le associazioni di editori per la fornitura
di libri alle biblioteche scolastiche, dovranno garantire alle scuole di
disporre di copie su supporto digitale di strumenti didattici importanti
come atlanti, dizionari, enciclopedie e libri di testo, accessibili anche
agli alunni disabili, e agli insegnanti di sostegno, assicurandone la reale
fruibilità ai sensi della presente legge.
Art. 7. Banche dati
e procedure di accesso
Le procedure e le interfacce con
le banche dati di pubblica utilità dovranno essere chiare e semplici,
garantire l'indipendenza dai dispositivi e dalle architetture degli utenti,
prevedere accessi alternativi e facilitanti, attagliati alle esigenze specifiche
dei cittadini disabili.
Nella erogazione dei servizi telematici
si dovrà sempre prevedere anche procedure alternative all'interazione
telematica come procedure teleassistite tramite operatore.
Le modalità di prelievo da
banche dati pubbliche devono prevedere anche la possibilità di richiedere
e ricevere dati attraverso media alternativi, come la posta elettronica,
anche combinata con la normale posta cartacea.
Art. 8. Formazione e riqualificazione
professionale
I programmi di formazione professionale
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che riguardano il
personale informatico o, che abbiano per oggetto l'uso di tecnologie digitali
e di reti di elaboratori, dovranno includere l'informazione e la
formazione sui principi sanciti dalla presente Legge, specie per quei dipendenti
più a contatto con l'utenza, nella considerazione che alcune patologie
riguardano una percentuale altissima e crescente di popolazione, come l'ipoacusia,
la miopia, e le altre forme di ipovisione, e possono costituire ostacolo
nell'utilizzo delle nuove opportunità tecnologiche che stanno operando
profonde trasformazioni sociali ed economiche nel modo di vivere e di lavorare
della collettività, nell'era della comunicazione globale e della
ragnatela di reti interconnesse di elaboratori.
Il Governo provvede a predisporre
piani per la riqualificazione dei lavoratori disabili e delle altre categorie
protette, in forza presso le pubbliche amministrazioni che per inadeguatezza
degli ausili sono stati penalizzati nella crescita professionale, dando
luogo a situazioni paradossali e discriminatorie che vanno rimosse.
Particolare attenzione va riservata
alla formazione all'uso delle nuove tecnologie e ausili informatici
e servizi telematici per gli operatori sociali e insegnanti di sostegno.
Art. 9. Disposizioni
sanzionatorie e finali
Per i soggetti pubblici di
cui al precedente Art. 2 che si rendano inadempienti alle disposizioni
della presente legge, si applica la disciplina prevista per l'inadempienza,
colposa o dolosa, e nei casi di recidiva o di mancanza grave, si applica
la disciplina della interruzione di pubblico servizio e dell'abuso di potere,
con le relative implicazioni penali.
I cittadini possono adire la magistratura
amministrativa per tutelare gli interessi legittimi originati dalla presente
legge e vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento per i danni
subiti.
Il Giudice, nella commina di sanzioni
amministrative, civili o penali dovrà tenere conto del rapporto
tra risorse disponibili e disagio sociale provocato dal disservizio,
specie se a carico di cittadini disabili e o svantaggiati, delle cui esigenze
specifiche si dovrà tenere conto anche per quanto riguarda la determinazione
della misura del risarcimento dei danni.
Agli oneri economici derivanti dalla
presente legge si provvede con fondi ordinari di bilancio del dicastero
della funzione pubblica.
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